“Ryanair deve rispettare le regole sui diritti dei passeggeri, come il rimborso, la riprogrammazione, il rimpatrio e in alcune circostanze una compensazione finanziaria e le sanzioni devono essere applicate dalle autorità nazionali”.
In Italia il ministro dei Trasportyi Graziano Delrio non sembra voler fare sconti alla compagnia di O’Leary: “La situazione che è stata creata con la cancellazione dei voli Ryanair è molto grave. Sono stati provocati gravi disagi ai nostri cittadini e noi pretendiamo un rispetto assoluto dei diritti del passeggero”. E ancora: “Ho chiamato Enac perché ci sia la massima vigilanza, che vuol dire rimborsi completi, riprogrammazione dei voli, e anche le compensazioni, cioè le multe per questi disagi che sono stati creati. Seguiremo l’evoluzione non possiamo fare sconti a nessuno per disagi così grandi”.
Nei prossimi due mesi Ryanair lascerà a terra 400 mila passeggeri dopo aver pubblicato sul sito una lista con l’elenco di tutti i voli cancellati (la puoi vedere qui).
I passeggeri hanno diritto a scegliere entro sette giorni tra la restituzione di quanto pagato e un nuovo biglietto. Indipendentemente dalla scelta è prevista comunque una compensazione. I viaggiatori devono essere avvisati dalla compagnia, la pubblicazione delle cancellazioni sul sito non è sufficiente.
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Quali sono i diritti dei passeggeri?
Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, il passeggero ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE.
Il diritto non scatta se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.